Art. 3
Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati
In vigore dal 5 ago 2003
1. All' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-3