Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 5 ago 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità; Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione di carne; Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: . Campo di applicazione 1. L', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: «1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall', nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dal presente decreto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-1

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