Art. 17

Norme transitorie

In vigore dal 5 ago 2003
1. È consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all', con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attività produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-17

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