Art. 17
17 / 17Norme transitorie
In vigore dal 5 ago 2003
1. È consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all', con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attività produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-17