Art. 16

Sanzioni

In vigore dal 5 ago 2003
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: «Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. 2. La violazione delle disposizioni degli è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. 3. La violazione delle disposizioni degli è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento. 4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-16

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