Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 5 ago 2003
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-23;181#art-16