Art. 7
Modifiche al Capo XII
In vigore dal 28 mag 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
2. All'articolo 71 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti»;
b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
3. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
4. Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-7