Art. 6

Modifiche al Capo XI

In vigore dal 28 mag 2003
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-6

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