Art. 6
Modifiche al Capo XI
In vigore dal 28 mag 2003
1. All'articolo 69 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-6