Art. 2
Modifiche al Capo III
In vigore dal 28 mag 2003
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all', comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».
3. All'articolo 22 del testo unico il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all', del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-2