Art. 4
Modifiche al Capo IX
In vigore dal 28 mag 2003
1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» è inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico è inserito il seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-4