Art. 9
Modifiche al Capo XVI
In vigore dal 28 mag 2003
1. All'articolo 85 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.».
2. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-9