Art. 5

Modifiche al Capo X

In vigore dal 28 mag 2003
1. Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n. 230, o» è inserita la seguente: «utilizzati». 2. All'articolo 64 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica dell'articolo 64 è sostituita dalla seguente: «Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115#art-5

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