Art. 7
Mezzi di impugnazione
In vigore dal 6 dic 2002
1. Qualsiasi provvedimento amministrativo adottato che produce l'effetto di limitare l'immissione in commercio o la messa in servizio di macchine e di attrezzature oggetto del presente decreto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il provvedimento è comunicato, senza indugio, alla parte interessata con l'indicazione contestuale del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-7