Art. 10
Macchine ed attrezzature soggette a limiti di emissione acustica
In vigore dal 6 dic 2002
1. Il livello di potenza sonora garantito delle macchine e delle attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non può superare i valori limite di emissione acustica stabiliti nello stesso allegato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-10