Art. 6
Non conformità delle macchine ed attrezzature
In vigore dal 6 dic 2002
1. Qualora nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all', comma 1, sia accertato che macchine ed attrezzature di cui all'allegato I non sono conformi ai requisiti previsti dal presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio intima, per iscritto, al fabbricante o al mandatario di adottare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione stessa, le misure necessarie per rendere conformi alle prescrizioni del presente decreto le macchine ed attrezzature in questione e tutti gli esemplari dello stesso tipo già immessi in commercio o messi in servizio.
2. Qualora il fabbricante o il mandatario non ottemperi, entro i termini, alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorità di cui al comma 1 vieta temporaneamente l'immissione in commercio o la messa in servizio degli esemplari non conformi ed ordina il ritiro temporaneo di tutti gli esemplari già immessi in commercio o messi in servizio, a cura e spese del fabbricante o del mandatario.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio informa immediatamente la Commissione europea e le autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2.
4. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione europea con i soggettiinteressati, ai sensi dell' della direttiva 2000/14/CE, i provvedimenti di cui al comma 2 possono essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica i provvedimenti di cui al comma 2 ai Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-6