Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

In vigore dal 6 dic 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l' della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001, ed in particolare l'allegato "A"; Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione e finalità 1. Il presente decreto disciplina i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare al-l'aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l'ambiente. 2. Esso si applica alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto individuate e definite all' e all'allegato I che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono immesse in commercio o messe in servizio come unità complete per l'uso previsto. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto: a) le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile; b) le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza; c) gli accessori privi di motore delle macchine ed attrezzature di cui al comma 1 immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-1

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