Art. 4
Controllo sul mercato
In vigore dal 6 dic 2002
1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), previa definizione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia procede ad espletare gli accertamenti di carattere tecnico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornisce alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sui risultati dell'attività di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-4