Art. 3
Immissione in commercio e libera circolazione
In vigore dal 19 apr 2017
1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:
a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;
b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all';
c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli , comma 1, e 9, comma l.
2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purchè rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purchè, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.
2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all', comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-3