Art. 12
Organismi di certificazione
In vigore dal 19 apr 2017
1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all', comma 1, lettere a), b) e c).
2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell', comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
L'autorizzazione ministeriale ha validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.
3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive:
a) sono disciplinate le procedure, nonché i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione.... Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;
b) è revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarità da parte dell'organismo stesso;
c) è sospesa l'autorizzazione..., previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti;
d) è revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-12