Art. 16

Norma di rinvio

In vigore dal 6 dic 2002
1. Alle procedure di valutazione della conformità delle macchine e delle attrezzature di cui all', a quelle finalizzate alla designazione degli organismi notificati di cui all', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sulle macchine e sulle attrezzature di cui all', si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il decreto per la determinazione delle tariffe di cui al citato articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262#art-16

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