Art. 11

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 395 del 2000

In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del decreto legislativo n. 395 del 2000 1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "4. Se il requisito di cui all' cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all', commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all', comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all', con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-11

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