Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 395 del 2000
In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del
decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Le imprese di cui all', commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al 1 gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell'Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali imprese siano delle società ai sensi dell'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l'attestato dell'esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati.
L'attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell'attestato. Quando si tratta di un ente, l'esercizio effettivo dell'attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell'attività medesima.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-16