Art. 20
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000
In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del
decreto legislativo n. 395 del 2000
1. L' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
" (Regolamento di attuazione). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1 aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-20