Art. 18

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000

In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del decreto legislativo n. 395 del 2000 1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "2. Con il regolamento di cui all' sono determinate le modalità per la verifica di cui al com-ma 1 per le imprese di cui all', commi 2 e 3, nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell', comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.". 2. Il comma 3 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "3. Le imprese di cui all', commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.".
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Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 395 del 2000 (Art. 18 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi.) — Testo vigente | Portale Normativo