Art. 22

Efficacia

In vigore dal 27 feb 2002
1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo