Art. 22
Efficacia
In vigore dal 27 feb 2002
1. Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ruggiero, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-22