Art. 9
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 395 del 2000
In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del
decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell'elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1. L'elenco contiene anche l'indicazione dell'eventuale impresa presso cui il titolare dell'attestato svolge la direzione dell'attività ai sensi dell'. Su comunicazione del titolare dell'attestato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento di tale indicazione. L'elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-9