Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 395 del 2000

In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del decreto legislativo n. 395 del 2000 1. Il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente: "2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all', commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all', comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all', comma 1 medesimo.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-10

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