Art. 7
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 395 del 2000
In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del
decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. Per le imprese di cui all', commi 2 e 3, il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività.".
2. Il comma 3 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
"3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.".
3. Il comma 4 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
"4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all', che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all', commi 2 e 3, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo di cui all', comma 4.".
4. Dopo il comma 5 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-7