Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 395 del 2000
In vigore dal 27 feb 2002
Modifiche all' del
decreto legislativo n. 395 del 2000
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. Le imprese di cui all', commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all', commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli , dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.".
2. Dopo il comma 2 dell' del decreto legislativo n. 395 del 2000 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La persona di cui al comma 1 dirige l'attività di trasporto di una sola impresa.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;478#art-3