Art. 9

impieghi di MOGM di classe 2

In vigore dal 16 giu 2001
1. L'utilizzatore, per gli impieghi confinati della classe 2, in impianti autorizzati ai sensi dell', trasmette, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica al Ministero della sanità che contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte B; prima della trasmissione al Ministero della sanità, detta notifica è portata a conoscenza del titolare dell'impianto. 2. Se gli impianti non sono stati oggetto di una precedente notifica relativa ad impieghi confinati di una classe più elevata, l'impiego confinato della classe 2 può aver luogo, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Ministero della sanità, 60 giorni dopo la presentazione della notifica di cui al comma 1, o entro un termine più breve in caso di autorizzazione da parte del Ministero della sanità. 3. Se gli impianti sono stati oggetto di una precedente notifica relativi ad impieghi di classe più elevata e sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'autorizzazione, l'impiego confinato della classe 2 può aver luogo subito dopo la notifica. L'utilizzatore, comunque, può richiedere al Ministero della sanità un'autorizzazione formale che deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-9

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