Art. 6

misure di contenimento e di prevenzione e di protezione

In vigore dal 16 giu 2001
1. Salvo quanto previsto dall', comma 4, e dai paragrafi 2 e 3 dell'allegato IV, l'utilizzatore: a) si assicura che siano applicate le misure minime di contenimento e di protezione di cui alle tabelle dell'allegato IV, corrispondenti alla classe dell'impiego confinato. Le misure indicate in tali tabelle sostituiscono, per quanto riguarda i MOGM, le corrispondenti misure contenute negli allegati XII e XIII del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni; b) conserva, su supporto cartaceo o informatico, registrazioni delle operazioni eseguite. 2. L'utilizzatore è tenuto a riesaminare periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni per gli impieghi confinati delle classi 1 e 2 e annualmente per gli impieghi confinati di classe 3 e 4, la valutazione di cui all', comma 2, le misure di contenimento e le altre misure di protezione applicate. Tale riesame è effettuato immediatamente: a) quando vi è ragione di ritenere che le misure di contenimento o la classe attribuita all'impiego confinato non siano più adeguate alle nuove conoscenze tecniche o scientifiche; b) in caso di incidente; c) su motivata richiesta del Ministero della sanità, sentita la Commissione di cui all', anche a seguito di segnalazione degli organi di vigilanza di cui all'. 3. Nel caso di impieghi di classe 3 e 4 l'utilizzatore, ultimato il riesame ai sensi del comma 2, invia una relazione documentata al Ministero della sanità. 4. All'esito del riesame di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzatore redige apposito documento, secondo le modalità di cui all'allegato III, parte C, che consegna al titolare dell'impianto. 5. Il titolare dell'impianto: a) conserva presso l'impianto il documento di cui al comma 4; b) su richiesta, mette il documento di cui al comma 4 a disposizione del Ministero della sanità, del Ministero dell'ambiente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di vigilanza di cui all'. 6. L'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici". 7. L'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-6

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