Art. 7
impianti
In vigore dal 16 giu 2001
1. Il titolare dell'impianto in cui si intende procedere all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati è tenuto a darne preventiva notifica, contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, al Ministero della sanità e, per conoscenza, alla regione o provincia autonoma interessata.
2. Gli impianti costituiti esclusivamente da locali destinati ad impieghi di classe 1 si intendono autorizzati trascorsi 45 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanità senza che quest'ultimo abbia espresso indicazioni contrarie.
3. Per gli impianti comprendenti locali destinati ad impieghi delle classi 2, 3 o 4, il Ministero della sanità rilascia per iscritto esplicita autorizzazione entro il termine di 60 giorni per i locali destinati ad impieghi di classe 2,e 90 giorni per quelli destinati ad impieghi delle classi 3 e 4.
4. Il Ministero della sanità invia copia delle autorizzazioni di cui al presente articolo alla regione o provincia autonoma interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-7