Art. 11

istruttoria delle notifiche

In vigore dal 16 giu 2001
1. Il Ministero della sanità, ricevute le notifiche di cui agli , le sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, al parere della commissione interministeriale di cui all'. 2. Il Ministero della sanità effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformità delle notifiche alle disposizioni del presente decreto e la completezza delle informazioni fornite. 3. Il Ministero della sanità, in conformità al parere della commissione interministeriale di cui all': a) chiede ai notificanti di fornire le eventuali ulteriori informazioni; b) chiede ai notificanti di apportare modifiche alle modalità dell'impiego confinato proposto o di modificare la classe attribuita all'impiego o agli impieghi confinati; c) delimita il periodo entro il quale l'impiego confinato è consentito ovvero è sottoposto a condizioni specifiche; d) prescrive specifiche condizioni per l'impianto o per l'impiego proposti. 4. Sono irricevibili le notifiche prive della ricevuta relativa al versamento delle tariffe di cui all'. 5. I termini di cui agli ,decorrono dalla data di ricevimento da parte del Ministero della sanità della notifica e sono sospesi per i periodi in cui il Ministero della sanità è in attesa delle informazioni supplementari che abbia eventualmente richiesto ai sensi del comma 3, lettere a) e b). 6. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione relativa agli impianti destinati ad impieghi confinati della classe 4. 7. Ai fini di quanto previsto dal comma 6, contestualmente alla presentazione della notifica di cui all', il notificante a proprie spese: a) deposita copia della notifica, contenente almeno le informazioni di cui all'allegato V, parte A, nella sede del Comune ove è prevista l'installazione dell'impianto; b) provvede, lo stesso giorno, a pubblicare un avviso dell'avvenuto deposito della predetta documentazione sui due quotidiani aventi maggior diffusione nel territorio interessato, con l'indicazione del luogo ove è possibile prendere visione della stessa. 8. Chiunque intende fornire elementi conoscitivi e valutativi che ritenga ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impianto di cui ai comma 6, può presentare in forma scritta osservazioni al Ministero della sanità e alle Autorità locali interessate, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 7. Tali osservazioni sono valutate in sede Istruttoria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-11

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