Art. 18
spese
In vigore dal 16 giu 2001
1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all', svolti su incarico della commissione, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti di cui all', ed al funzionamento della commissione di cui all', sono a carico dei notificanti secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità sulla base del costo effettivo del servizio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Le tariffe di cui al presente comma sono aggiornate almeno ogni tre anni.
2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1 dell', sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.
3. I notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il finanziamento delle attività di cui agli .
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-18