Art. 19

disposizioni transitorie

In vigore dal 16 giu 2001
1. Gli impianti per i quali sia già stato rilasciato dal Ministero della sanità il relativo assenso, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e nei quali vengono effettuati impieghi confinati di microorganismi geneticamente modificati ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui all', - contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, entro centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Gli impieghi confinati classificati come operazioni di tipo A, con microorganismi geneticamente modificati di gruppo II e operazioni di tipo B, in base alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, che risultino assentite dal Ministero della sanità secondo le disposizioni dello stesso decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui agli , da presentare entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La notifica deve includere la classificazione dell'impiego confinato secondo quanto stabilito dall', comma 3. 3. Per gli impianti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono raddoppiati i termini di cui all', commi 2 e 3, all', commi 2 e 3, e all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-19

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