Art. 10

impieghi di MOGM di classe 3 e 4

In vigore dal 16 giu 2001
1. L'utilizzatore, per gli impieghi confinati della classe 3 o della classe 4 da eseguire in impianti autorizzati a norma dell', trasmette al Ministero della sanità, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica che contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte C; prima dalla trasmissione al Ministero della sanità, detta notifica è portata a conoscenza del titolare dell'impianto. 2. Un impiego confinato della classe 3 o della classe 4 non può aver luogo senza l'autorizzazione scritta del Ministero della sanità. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è comunicata all'utilizzatore ed al titolare dell'impianto, nonché alla regione o provincia autonoma Interessata: a) entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della notifica di cui al comma 1, se gli impianti sono stati oggetto di precedente notifica relativa a impieghi confinati della classe 3 o della classe 4, e se sono state rispettate le prescrizioni previste dalla precedente autorizzazione per un impiego confinato della stessa classe o di una classe superiore; b) entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della notifica di cui al comma 1, negli altri casi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-10

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