Art. 4

deroghe ulteriori

In vigore dal 16 giu 2001
1. L', commi 3 e 6, e gli articoli da 6 a 12 non si applicano al trasporto di MOGM su strada, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea. 2. Il presente decreto non si applica alla conservazione, alla coltura, al trasporto, alla distruzione, allo smaltimento o all'impiego di MOGM immessi sul mercato in base al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92,e al Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-12;206#art-4

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deroghe ulteriori (Art. 4 Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.) — Testo vigente | Portale Normativo