Art. 8
Soppressione uffici periferici
In vigore dal 3 giu 2001
1. A decorrere dalla data di costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale di cui al comma 1 dell', sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la regione e le amministrazioni provinciali competenti per territorio succedono nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali individuati dal decreto di cui al comma 1 dell', nonché nella titolarità dei contratti di locazione degli stessi oltre che nella titolarità di tutti gli altri rapporti, attivi e passivi facenti capo all'amministrazione statale a tale data.
3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa di attuazione, applicandosi, nelle materie di cui al presente decreto, le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-8