Art. 3
Attribuzione delle competenze
In vigore dal 3 giu 2001
1. Alla regione competono le funzioni in materia di politica attiva del lavoro che comprendono, tra l'altro:
a) programmazione e coordinamento di iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
b) collaborazione all'elaborazione di progetti relativi all'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti;
c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;
e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;
f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della normativa in materia;
g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica;
h) conflitti di lavoro collettivi di interesse regionale, con l'attribuzione della potestà di fungere da soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli, con l'esclusione delle funzioni relative a eccedenze di personale temporanee e strutturali.
2. Nell'ambito di un ruolo di programmazione e coordinamento la regione con propria legge attribuisce alle province le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e, in particolare:
a) collocamento ordinario;
b) collocamento agricolo;
c) collocamento obbligatorio;
d) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
e) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
f) collocamento dei lavoratori a domicilio;
g) collocamento dei lavoratori domestici;
h) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;
i) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
l) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domande ed offerte di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-3