Art. 9
Sistema informativo
In vigore dal 3 giu 2001
1. Il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro svolto dalla regione dovrà essere in connessione interattiva e scambio con i dati del sistema informativo del lavoro, unitario e integrato.
2. La regione e gli enti locali possono stipulare convenzione con i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla mediazione tra domande e offerte di lavoro, per l'accesso anche a titolo oneroso alla banche dati dei sistemi informativi regionali e locali.
3. La regione svolge l'attività di gestione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-9