Art. 10
Partecipazione della regione
In vigore dal 3 giu 2001
1. La regione ha titolo a partecipare con un proprio rappresentante al Comitato tecnico, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. La regione è sentita per la predisposizione di organici interventi in materia di lavoro e occupazione.
3. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-10