Art. 11
Attribuzione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate
In vigore dal 3 giu 2001
Attribuzione delle risorse finanziarie
per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'.
2. In sede di prima applicazione le risorse da attribuire alla regione sono determinate in misura pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione dello Stato per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 nell'ultimo esercizio finanziario nel quale tali funzioni e compiti sono stati integralmente svolti.
3. Successivamente la determinazione dei rimborsi spettanti alla regione è effettuata con cadenza triennale mediante intesa tra il Governo e il Presidente della giunta regionale tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 56 dell' della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del comma 3o dell' della legge 13 aprile 1983, n. 122.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-11