Art. 1

Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego

In vigore dal 3 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego 1. In attuazione degli dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di: a) politiche attive del lavoro; b) collocamento. 2. Sono altresì delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo