Art. 1
Delega delle funzioni amministrative in materia di lavoro e servizi all'impiego
In vigore dal 3 giu 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Delega delle funzioni amministrative
in materia di lavoro e servizi all'impiego
1. In attuazione degli dello Statuto speciale della regione Sardegna, al fine di realizzare nella regione un organico sistema di politiche attive del lavoro e di servizi per l'impiego, sono delegate a detta regione, nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento dello Stato, le funzioni e i compiti in materia di:
a) politiche attive del lavoro;
b) collocamento.
2. Sono altresì delegati alla regione le funzioni ed i compiti connessi e strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-1