Art. 4

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

In vigore dal 3 giu 2001
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali 1. Allo scopo di armonizzare la gestione delle eccedenze di personale temporanee e strutturali con gli obiettivi della regione in materia di politica attiva del lavoro, sono previsti strumenti di raccordo tra lo Stato e la regione. 2. In particolare presso la regione è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. 3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, la regione esprime un motivato parere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-10;180#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali (Art. 4 Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego.) — Testo vigente | Portale Normativo