Capo II

Art. 6 bis

Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali

In vigore dal 30 giu 2022
1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza. 3. Nel limite delle riserve di posti di cui all', comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all', comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in: a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale; b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente. 5. I vincitori del concorso di cui all', comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti. 6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che: a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso; b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano. 7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il terzo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso. 8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari. 9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso per i posti destinati al ruolo normale-comparto aeronavale, che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale. 10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. 11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza. 12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. 13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado.

Note all'articolo

  • Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 37, comma 5-quinquies) che la presente modifica ha effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-6-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo