Capo III

Art. 68

Riduzione e rimodulazione degli organici

In vigore dal 7 lug 2017
1. Le consistenze organiche del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui agli del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono così rideterminate: a) ruolo ispettori n. 23.450 unità, b) ruolo sovrintendenti n. 13.300 unità, c) ruolo appuntati e finanzieri n. 26.807 unità. 2. La riduzione della consistenza organica del ruolo sovrintendenti di cui al comma 1, lett. b), operata ai fini della compensazione degli oneri di cui al presente decreto per una quota pari a 200 unità, sarà praticata gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attività di contrasto all'evasione fiscale ed alla criminalità economica e finanziaria svolta dalla Guardia di finanza sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-68

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