Capo III
Art. 70
Entrata in vigore
In vigore dal 27 mar 2001
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DEL TURCO, Ministro delle finanze
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-70