Capo III

Art. 70

Entrata in vigore

In vigore dal 27 mar 2001
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 marzo 2001 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri DEL TURCO, Ministro delle finanze VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica BIANCO, Ministro dell'interno MATTARELLA, Ministro della difesa BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: FASSINO
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-70

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