Capo II
Art. 29 bis
Ufficiali in soprannumero agli organici
In vigore dal 23 apr 2023
1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di venticinque unità e, comunque, nel limite di spesa annuale di 790.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-29-bis