Titolo III
Art. 38 bis
Composizione del consiglio di disciplina
In vigore dal 13 feb 2002
1. L' della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-38-bis