Sez. II

Art. 17

Commissione ordinaria di avanzamento

In vigore dal 7 lug 2017
1. La Commissione ordinaria da avanzamento e composta: a) dal Comandante in Seconda, che la presiede. b) dai sette generali di divisione più anziani in ruolo in comando nel Corpo. c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purchè non sono già stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata; d) dal colonnello più anziano in ruolo del ruolo tecnico logistico amministrativo qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti al predetto ruolo. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado e, a parità di grado, al più anziano in ruolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-17

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