Sez. III
Art. 20
Procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianita
In vigore dal 7 lug 2017
1. Il giudizio di avanzamento ad anzianità si esprime dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato idoneo dalla commissione di avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.
2. Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione di avanzamento in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.
2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e non possono più essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;69#art-20